IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi;
  Visto   il   primo   comma   dell'art.   8   del  suddetto  decreto
presidenziale,  in  base  al  quale  le  dichiarazioni  devono essere
redatte,  a  pena  di  nullita',  su  stampati  conformi  ai  modelli
approvati con decreto del Ministro della finanze;
  Ritenuta   l'opportunita',  in  relazione  all'esigenza  di  talune
categorie  di contribuenti di servirsi di supporti meccanografici per
la dichiarazione dei redditi, di autorizzare la predisposizione anche
di   speciali   modelli  per  la  compilazione  meccanografica  delle
dichiarazioni in modo che siano assicurate la conformita' strutturale
dei  modelli  meccanografici  con  quelli  approvati  con decreto del
Ministro  delle  finanze  e  la loro compatibilita' con le necessita'
gestionali della liquidazione delle imposte;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  approvati  gli  annessi modelli 750, 750/A, 750/B, 750/C-H-I,
750/D-D1-E  e 750/F-G concernenti la dichiarazione unica agli effetti
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche, dell'imposta sul
reddito  delle  persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi,
da  presentare  nell'anno  1990  dalle  societa'  semplici,  in  nome
collettivo  e in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5
del  testo  unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, consistenti
ciascuno in una scheda di quattro facciate.
  I  modelli  750, 750/A, 750/B e 750/C-H-I, devono essere riprodotti
in due esemplari identici.